Art. 1. - È costituita senza scopo di lucro un'Associazione denominata "Associazione Flebologica Italiana"
Art. 2. - Essa ha sede in Comune di Figline e Incisa Valdarno (Fi), Piazza Caduti di Pian D'Albero n. 20.
Art. 3. - L'Associazione che opera in ambito nazionale e internazionale, persegue attraverso lo svolgimento continuato delle sue attività le seguenti finalità: di promozione e sviluppo della flebologia,
di
tutela della figura professionale del flebologo, nonchè la certificazione di percorsi formativi nel medesimo settore. L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e
non
svolgerà direttamente o indirettamente attività sindacale. L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o
partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina. L'Associazione potrà inoltre istituire delle articolazioni territoriali
mediante
istituzione di sedi Regionali e/o Provinciali secondo le modalità che verranno stabilite dai Regolamenti attuativi. L'Associazione è obbligata a pubblicare l'attività scientifica svolta sul sito web
istituzionale
di cui sarà dotata. L'Associazione è obbligata a pubblicare sul sito web istituzionale il bilancio preventivo e consuntivo nonché gli incarichi retribuiti conferiti Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 4. - Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da
eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; c) da ogni altra entrata
che
concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 5. - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo del successivo esercizio.
Associati
Art. 6. - Il numero degli aderenti è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto. Laureati in Medicina e Chirurgia, sia libero
professionisti, che universitari od ospedalieri, che esercitino la professione nel rispetto dei principi fondamentali di etica e deontologia professionale, che operano nel settore del S.S.N. o in regime libero
professionale ovvero con attività lavorativa nel settore della flebologia che l'associazione rappresenta. I Soci sono così suddivisi: Soci Fondatori: sono coloro che hanno dato vita all'Associazione e sono
esenti
dal pagamento della quota annuale di iscrizione. Soci ordinari: sono le persone fisiche aventi il requisito di medico o paramedici che, dietro loro richiesta, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo e possono
entrare a far parte del Consiglio Direttivo. Soci sostenitori: sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti o le associazioni che effettuano una donazione all'associazione almeno una volta l'anno. Socio
onorario:
sono le persone fisiche o giuridiche nominate dal consiglio direttivo e sono esenti dal pagamento della quota annuale di iscrizione. Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal
Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30
ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 7. - La qualità di associato si perde automaticamente per decesso, dimissioni e per morosità. Per morosità deve intendersi il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. La
qualità di socio si perde, inoltre, per indegnità sancita dal Consiglio Direttivo.
Art. 8. - Tutti i soci hanno gli stessi doveri, in particolare i soci sono obbligati: a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi
associativi; b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione. I soci fondatori sono i soci che hanno dato vita all'associazione, hanno diritto di voto e fanno parte di diritto
del
Consiglio Direttivo. I soci ordinari hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) ad accedere alle cariche associative; c) hanno diritto di voto in Assemblea Generale
Ordinaria
e Straordinaria. I soci sostenitori hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; b) non hanno diritto di voto in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria. I soci non
possono
vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. I Soci Onorari hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione; b) hanno
diritto di voto in Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria.
Organi
Art. 9. - Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea Generale; -il Consiglio Direttivo; -il Presidente (e rappresentante legale), il Vice Presidente; -il Segretario; -il Tesoriere. - Il Comitato
Scientifico
Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati.
Assemblea Generale
Art. 10 - Assemblea Generale Ordinaria: a) E' costituita da tutti i soci b) La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nella sede sociale 15 giorni prima della data fissata; è altresì
pubblicata sul sito internet dell'associazione; i soci possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto, tramite delega scritta: il delegato può rappresentare fino a tre votanti oltre se stesso. c)
All'Assemblea spettano le decisioni più importanti, quali: ---approvazione del Bilancio; ---elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, relativamente ai soci ordinari.Tale elezione si svolge nel corso
della
giornata di convocazione dell'assemblea ordinaria tramite votazione con scheda elettorale; ---programmazione di massima delle attività; ---approvazione delle richieste di modifica allo Statuto; va convocata
almeno
una volta all'anno. Per l'elezione del Consiglio Direttivo e degli Organismi dell'Associazione l'Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Art. 11 -Assemblea Generale Straordinaria: a) Può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo a maggioranza. E' competente per eventuali modifiche allo statuto, compreso lo scioglimento
dell'Associazione, per l'azione di responsabilità verso i Consiglieri e per la revoca di questi, nonché per ogni altro provvedimento di natura straordinaria; è altresì competente a deliberare ogni eventuale
acquisto, cessione o permuta di beni immobili strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali. L'assemblea viene convocata con preavviso di 8 giorni con le stesse modalità di convocazione della Assemblea
Generale Ordinaria. Hanno diritto di voto gli stessi soggetti aventi diritto in quella ordinaria. L'Assemblea Generale Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per
delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione, che deve essere prevista almeno un'ora dopo l'orario
fissato per la prima, è validamente costituita quale che siano il numero dei soci presenti e delibera validamente con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
Il Consiglio direttivo
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a dodici. Vi fanno parte di diritto tutti i soci fondatori. Possono farne parte anche i soci
ordinari, le
cui candidature abbiano ottenuto il consenso della maggioranza dei membri del consiglio direttivo e che siano eletti dall'assemblea generale. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un
Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta di: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale; b) approvare il Rendiconto Preventivo entro il 30 aprile di
ogni
anno; c) predisporre il Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; d) deliberare sulle domande di adesione all'Associazione; e) provvedere agli affari di ordinaria e
straordinaria
amministrazione che non spettino all'Assemblea Generale; f) determinare la quota associativa annuale e i contributi a carico dei soci; g) assumere eventuale personale retribuito; h) nomina ogni tre anni i
membri
del Comitato Scientifico; i) Cura la pubblicazione del Bilancio preventivo e consuntivo sul sito web dell'Associazione, degli incarichi retribuiti; l) Cura la pubblicazione dell'attività scientifica svolta sul
sito
Web dell'Associazione o sulla rivista ufficiale Veins. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal Segretario. Il Consiglio Direttivo
è
convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza
degli
intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi preside. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, anche via sms,
contenente luogo, data ed orario della seduta. La riunione può anche essere svolta in video conferenza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente
valide
le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono
conservati agli atti.
Presidente e Rappresentante Legale
Art. 13 - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea Generale. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di
fronte
a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al Segretario. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
e,
in caso d'urgenza, ne assume i poteri; chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
Segretario
Art. 14 - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, con diritto di voto ed è eletto tra i soci, coadiuva il Presidente in seno al Consiglio Direttivo e ha i seguenti compiti:
-promuove e si occupa dell'attività scientifica dell'associazione e cura la produzione dei contributi scientifici del sito web, nonchè di tutte le pubblicazioni dell'associazione stessa.
Tesoriere
Art. 15 - Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo nominato a scrutinio segreto, coadiuva il Presidente in seno al Consiglio Direttivo e ha i seguenti compiti: - provvede alla tenuta ed
all'aggiornamento
del libro dei soci; - provvede al disbrigo della corrispondenza; - redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione
nonché alla conservazione della documentazione relativa.
Art. 16 - Tutte le cariche sociali hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate, ad eccezione di quella di Segretario che può essere riconfermato solo una volta.
Il Comitato Scientifico
Art. 16 Bis - Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo indici di produttività
scientifica
e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale che verranno tempo per tempo definiti da singoli regolamenti. Il Comitato Scientifico inoltre coordina le attività di ricerca, cliniche e di
formazione. Il Comitato è composto da tre a sette membri; i membri dureranno in carica tre anni. Il Comitato ha facoltà di formulare al Consiglio Direttivo proposte scientifiche per lo svolgimento delle
attività di
ricerca e di formazione perseguite dalla Associazione. Il Comitato potrà stabilire il regolamento del suo operato.
Scioglimento
Art. 17. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'Art. 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio. Nel caso dello scioglimento dell'associazione gli eventuali fondi ancora presenti dovranno essere destinati ad altra associazione senza fine di lucro.
Controversie
Art. 18. - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea tra gli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità
di
procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 19. - Gratuità delle Cariche Le cariche sociali così come tutte le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite, è pertanto escluso qualsivoglia compenso a favore
dei
rappresentati dell'Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo e di tutti gli organismi previsti dal presente statuto. I legali rappresentanti, non devono aver subito sentenze di condanna passate in
giudicato
in relazione all'attività svolta nella associazione.
Art. 20. - Conflitto di Interesse Il Consigliere che ritenga di essere a conoscenza di una possibilità di conflitto di interessi personale nell'ambito di una determinata deliberazione, ne da immediata
notizia
agli altri Consiglieri precisando la natura, i termini e la portata dell'interesse per il quale, anche potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto. Portata all'ordine del giorno la deliberazione oggetto del
conflitto, il Consigliere non ha diritto di esprimere il suo voto sull'oggetto di delibera. Il Consigliere viene comunque computato ai fini della determinazione del quorum costitutivo del Consiglio Direttivo.
Una
volta dichiarato il conflitto e astenuto il Consigliere interessato, il Consiglio Direttivo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la convenienza per la associazione
ad
effettuare l'operazione oggetto del conflitto medesimo. Nei casi di inosservanza della procedura prevista, i Consiglieri possono impugnare le deliberazioni del Consiglio Direttivo entro un termine di 90 giorni
dalla loro data. Il Consigliere inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla associazione dalla sua azione o dalla sua omissione. La medesima previsione di dichiarazione e
regolamentazione viene applicata all'ipotesi in cui a versare nel conflitto di interesse sia il presidente, in questo caso le sue veci nel Consiglio Direttivo vengono svolte dal vice presidente.