La pagina legale nasce quale iniziativa dell' AFI per prestare consulenza e fornire ogni chiarimento in ordine all’esercizio della professione del flebologo.
Questo spazio è dedicato alla consultazione della normativa dettata in materia di
autorizzazioni amministrative degli ambulatori medico chirurgici accessibile
nella
sezione “ambulatori medici”
Delle leggi e
regolamenti
dettati in materia di utilizzo, commercializzazione ed importazione di farmaci e
dispositivi medici nella sezione “farmaci e
dispositivi”
Della giurisprudenza e della dottrina in
materia
di responsabilità professionale del flebologo nella sezione “aspetti
legali”
Delle novità relative alle “iniziative
legali” intraprese dall'AFI a tutela del flebologo
Nella
sezione
“consulenza legale” avrete la possibilità di
inviare
quesiti inerenti l’esercizio della medicina e chirurgia estetica, i
relativi
risvolti giuridici e medico legali.
A cura della redazione verranno poi pubblicate nella sezione “Domande
Frequenti” le risposte ai quesiti più frequenti e di comune
interesse.
A cura della redazione verrà inviata periodicamente la
“newsletter” relativa alle novità sulla legislazione statale e
regionale
dettata in materia, ed alle decisioni più recenti adottate dai giudici di merito
e
di legittimità in materia di medicina e chirurgia estetica.
Questa
iniziativa, come tutte le altre, nasce per gli associati AFI e per tutti coloro
che,
conoscendo la nostra associazione da vicino, sceglieranno di sostenerla
diventando
soci aderenti.
L’Associazione auspica di poter sempre fornire tutti
gli
strumenti necessari al miglior esercizio della professione, pertanto, qualora
abbiate suggerimenti per il miglioramento del servizio di assistenza legale,
saranno
a noi graditi.
AMBULATORI E STUDI MEDICI
In questa sezione viene riportata una breve disamina sulle caratteristiche
strutturali dei luoghi ove viene esercitata la professione medica, studio ed
ambulatorio, al fine di meglio conoscerne i requisiti giuridici, le differenze
strutturali, l’incidenza dell’organizzazione interna sulla struttura
e
l’eventuale necessità dell’autorizzazione.
Lo Studio
Medico
E’ la sede presso la quale il sanitario svolge la propria
attività
professionale, non ha una rilevanza giuridica autonoma per la sua natura
“privatistica”, l’attività professionale, infatti, prevale
rispetto all’attività imprenditoriale.
L’Ambulatorio
Medico
E’ una struttura sanitaria con individualità e organizzazione
propria per la complessità della struttura e per il tipo delle attrezzature
impiegate, l’attività imprenditoriale prevale rispetto a quella
professionale
del singolo sanitario. L’ambulatorio è considerato una struttura sanitaria
complessa, vi è la presenza di un direttore sanitario ed è soggetta ad
autorizzazione.
Margini di distinzione
La Corte di Cassazione con la
sentenza nr. 1488/1995, nel definire i margini di distinzione tra
l’ambulatorio e lo studio medico, ha considerato
“..l’ambulatorio
come ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia extraospedaliera,
mentre lo studio medico come ogni locale in cui esercita l’attività
sanitaria
in cui il profilo professionale prevale assolutamente su quello
organizzativo..” La differenza tra studio medico ed ambulatorio è la
stessa
che intercorre tra l’esercizio dell’impresa ai sensi e per gli
effetti
dell’art. 2082 c.c. e 2555 c.c. e l’esercizio di una professione
intellettuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2229 c.c. Con la
sentenza
citata la Cassazione ha voluto significare come l’autorizzazione tenda a
garantire l’idoneità strutturale, igienico-sanitaria dell’azienda,
per
l’ambulatorio, mentre l’idoneità professionale del soggetto operante
all’interno dello studio medico è già certificata dal titolo di
abilitazione e
non necessita di alcuna autorizzazione.
Collaboratori
Professionali
L’art. 2232 del Codice Civile prevede la facoltà, per il
singolo professionista, di valersi, sotto la propria direzione e responsabilità,
di
sostituti ed ausiliari nell’esecuzione dell’incarico assunto.
Qualora la
collaborazione dei soggetti terzi non influisca in maniera sostanziale sulla
natura
e organizzazione della struttura, non sarà necessaria la trasformazione dello
studio
in ambulatorio; ove, al contrario, la collaborazione e la consulenza si
esplicassero
in maniera continuativa ed il numero dei collaboratori divenisse tale da
influire
sull’organizzazione della struttura, diverrebbe necessaria la costituzione
di
un ambulatorio soggetto ad autorizzazione.
FARMACI INDUSTRIALMENTE PRODOTTI
Sono disciplinati dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 .
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2006 - Supplemento Ordinario n. 153, meglio conosciuto come “Codice del Farmaco” definisce il prodotto medicinale o medicinale come “ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica”
PREPARATI GALENICI
Sono disciplinati dalla Legge 94/98.
I preparati galenici sono farmaci preparati dal farmacista in farmacia "secundum artem" su richiesta dei fruitori che presentano una prescrizione del medico, il quale indicando espressamente qualità e quantità di ogni componente per adattare la formulazione alle specifiche necessità del suo paziente, si assume le responsabilità relative all'efficacia e alla sicurezza della formulazione.
DISPOSITIVI MEDICI
Il D. Lg. 46/1997 definisce il dispositivo medico in genere
come uno
strumento,
apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in
combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto
funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo
con lo
scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una
malattia,
diagnosi, controllo, terapia o attenuazione o compensazione di una ferita o di
un
handicap; studio sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo
fisiologico.
Vengono suddivisi in tre categorie
I dispositivi medici in genere (Dir. 93/42/CEE – Dlg 46/97)
I dispositivi medici Impiantabili Attivi (Dir. 90/385/CEE-Dlg 507/92)
I dispositivi diagnostici in vitro (Dir. 98/79/CEE-Dlg 332/2000)
I dispositivi medici in genere sono suddivisi in ulteriori quattro classi I—IIa—IIb_III
Il criterio di classificazione è il c.d. profilo della sicurezza e dalla destinazione d’uso. La classe viene attribuita dalle regole di classificazione dettate dal DLg 46/97.
ASPETTI LEGALI
In questa sezione avrete la possibilità di consultare la giurisprudenza più
recente
in materia di consenso informato e responsabilità professionale del medico e del
chirurgo estetico.
E’ un dato ormai pacifico che nel novero delle materie oggetto di studio e
di
approfondimento del medico e del chirurgo estetico, abbia trovato ingresso, da
qualche tempo, la medicina legale e la dottrina giuridica in materia di
responsabilità professionale medica. Tale esigenza è sorta a seguito
dell’aumento vertiginoso del contenzioso medico-paziente, e delle relative
cautele che il medico si trova costretto ad adottare per qualsivoglia
trattamento terapeutico da eseguire sul proprio paziente.
L’ampio genus della responsabilità professionale medica comprende sia la
responsabilità professionale per colpa, che la responsabilità professionale per
violazione della regola del consenso.
Il titolo di responsabilità può trovare origine nell’errore del medico,
sia
esso occorso nella fase della dignosi, scelta del trattamento, esecuzione del
trattamento, o fase post trattamento; o nell’insufficienza, carenza,
inesistenza dell’informazione che obbligatoriamente deve essere resa al
paziente nella fase precedente al trattamento proposto, sia questo medico che
chirurgico.
Diligenza, perizia e prudenza nell’esecuzione del trattamento e rispetto
dell’obbligo di informazione al paziente devono, pertanto,
caratterizzare l’esercizio della professione medica.
Riportiamo in questa sezione le sentenze più interessanti emesse dalla Corte di
Cassazione in materia di responsabilità del medico e del chirurgo estetico,
oltre al
modello generico di consenso informato al trattamento medico chirurgico.
CONSULENZA LEGALE
Per ricevere risposta ai Vostri quesiti in materia di responsabilità professionale del flebologo, autorizzazioni delle strutture ambulatoriali, normativa regionale e statale ecc. riempite il form e cliccate sul bottone “invia”. AFI garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei tuoi dati personali, che non saranno utlizzati per scopi diversi dalla semplice comunicazione delle risposte alle tue domande.
È necessario il consenso informato anche per i trattamenti di medicina
estetica
oppure lo è solo per i trattamenti di chirurgia estetica?
Il consenso informato altro non è che il diritto del paziente di essere posto
nella
condizione di scegliere in maniera consapevole di sottoporsi o meno ad un
trattamento medico o chirurgico. Il consenso è, dunque, necessario per ogni e
qualsivoglia atto curativo che viene proposto ed eseguito su un paziente poiché
rende lecito l’atto medico.
Entro quale termine, dalla
ricezione di
una richiesta di risarcimento dei danni, devo inviare la denuncia di
sinistro
alla compagnia assicurativa per essere garantito?
L’Art. 1913 del Codice Civile, riportato generalmente nelle
“Condizioni
Generali di Contratto” che regolano le singole polizze stipulate, dispone
che
l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o
all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da
quello in
cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta
conoscenza.
Il consenso informato deve essere necessariamente scritto?
La legge prevede la necessità dell’adozione della forma scritta per il
consenso informato relativamente ad alcuni trattamenti come ad esempio la
trasfusione di sangue, il trapianto di organi, e la procreazione medicalmente
assistita, in tutti gli altri casi il consenso è valido anche se prestato
oralmente;
si ritiene, tuttavia, opportuno acquisire il consenso informato del paziente in
forma scritta, così da cristallizzare in un documento l’informazione resa
ed
il consenso assenso manifestato dal paziente, al fine di conservarne
prova.
Quali conseguenze, in ordine alla responsabilità professionale, si assume un
medico con l’uso off-label di un farmaco?
L’Art.3 D.Lgs n.23/1998 dispone che in singoli casi il medico può
impiegare un
medicinale prodotto industrialmente per una indicazione terapeutica o una via di
somministrazione o una modalità di somministrazione o di una utilizzazione
diversa
da quella autorizzata, previa acquisizione del consenso informato del paziente,
sotto la propria responsabilità e solo qualora ritenga, in base a dati
documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con
medicinali
per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica via di
somministrazione
ecc. e purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale. È opportuno, ad ogni buon
conto,
verificare preventivamente che la propria polizza assicurativa copra il rischio
anche in caso di utilizzo di farmaci off-label.
È possibile adottare
lo
stesso modello di consenso informato per tutti i trattamenti?
È necessario redigere un modello di consenso informato per ogni singolo
trattamento,
poiché l’informazione che viene resa oralmente dal medico al paziente,
propedeutica all’acquisizione del consenso, è relativa al trattamento
proposto
e non alla generalità dei trattamenti, dovendo, il modello di consenso,
riportare
per iscritto l’informazione già resa oralmente risulta impossibile
redigere un
modello informativo generale senza incorrere nel rischio che questo risulti
carente
o incompleto.